Art. 3.
(Incentivi).

      1. Al fine di incentivare l'installazione dei distributori di idrogeno e di metano per autotrazione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un apposito fondo cui è devoluto lo 0,5 per cento del prelievo fiscale realizzato sulla vendita di carburanti prodotti da fonti fossili.
      2. Il Ministro dello sviluppo economico provvede, con proprio decreto, ad adottare un regolamento recante i criteri e le modalità di istituzione e di funzionamento del fondo di cui al comma 1.
      3. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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